AAMS
e Assotabaccai al lavoro per la formazione
E’
stato aperto un tavolo di lavoro con l’obiettivo di valutare la proposta
di Confesercenti/Assotabaccai in merito ai corsi di formazione che vede
coinvolti i nuovi rivenditori di generi di monopolio secondo quanto
stabilito dall’art. 55, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122. Il primo incontro si terrà martedì 13
settembre prossimo, nella sede romana della Direzione Generale AAMS di
piazza Mastai. Frutto di questa collaborazione è il recente colloquio di
mercoledì 7 settembre scorso tra il presidente Confesercenti Marco
Venturi, il presidente Assotabaccai Francesca Bianconi, il direttore
generale dell'AAMS Raffaele Ferrara ed il direttore per le strategie AAMS
Antonio Tagliaferri. Finalità del dialogo tra le strutture è la
possibilità di proporre ai tabaccai un percorso formativo snello e poco
oneroso.
Nei mesi precedenti, l’AAMS ha trasmesso all’Assotabaccai/Confesercenti
una bozza di convenzione per la disciplina dei corsi di formazione
previsti dall’art. 55, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122.
Attualmente i tabaccai hanno infatti l’obbligo di conseguire, entro sei
mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di rivenditore di generi di monopolio, all’esito di appositi
corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le Organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative. Ciò allo scopo di “garantire la
maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute
pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto
conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento
di tale attività”. L’obiettivo dei corsi difatti è quello di fornire una
base di competenze tecniche e conoscenze normative sulla distribuzione e
vendita dei tabacchi, sui giochi pubblici e le scommesse, con particolare
riferimento al gioco del Lotto, sugli altri servizi in concessione
Con il documento trasmesso all’Associazione, l’AAMS ha di fatto rivelato
la propria interpretazione della norma.
L’AAMS ha ritenuto anzitutto che la disposizione di legge trovi
applicazione nei confronti di tutte le nuove istituzioni di rivendita,
nonché delle assegnazioni delle rivendite vacanti al coniuge, al parente
entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la
disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita, al coadiutore e al
cessionario dell’azienda ubicata negli stessi locali della rivendita, come
previsto dagli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293/57.
Le modalità di svolgimento dei corsi, sulla base di prescritti e
tradizionali percorsi formativi approvati dal Direttore generale, devono
avere le seguenti caratteristiche: una durata complessiva di 24 ore,
essere distribuiti su tre giornate d’aula, ed i programmi didattici sono
demandati all’Associazione firmataria, previo accordo con la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze.. All’Associazione viene richiesto
di realizzare l’organizzazione dei corsi entro 90 giorni dalla
comunicazione da parte di AAMS dei nominativi dei soggetti che abbiano
assunto la titolarità di una rivendita o che siano stati nominati
coadiutori, con facoltà di derogare al termine quando non si raggiunga un
numero di partecipanti pari a cinque. Il possesso dell’attestato di
frequenza non certifica l’avvenuta acquisizione dell’idoneità
professionale, ma costituisce titolo necessario per lo svolgimento della
verifica di idoneità, effettuata mediante somministrazione agli
interessati di un questionario in forma scritta. In caso di esito negativo
della prova, l’interessato viene riammesso per una sola volta ancora a
sostenere l’esame di verifica, in una delle successive sessioni in
programma nella medesima sede o in sedi limitrofe.
L’Assotabaccai, replicando alla richiesta di sottoscrizione della bozza di
convenzione, ritenuta “migliorabile”, ha proposto che l’obbligo formativo
non si estenda, oltre che ai soggetti titolari di rivendita al 31 luglio
2010 (data di entrata in vigore della normativa che lo ha istituito), al
coadiutore che, alla stessa data, abbia compiuto almeno sei mesi di
servizio senza dar luogo a rilievi. I corsi, secondo la proposta
dell’Associazione, possono essere organizzati nella modalità “e-learning”,
per via telematica, all’insegna delle nuove tecnologie che consentono che
gli interessati possano formarsi senza lasciare la propria abitazione o i
locali dell’esercizio, con benefici effetti circa il risparmio di tempo e
la riduzione dei costi. L’organizzazione dei corsi secondo tale modalità
evita inoltre di dover raggiungere un numero minimo di iscritti. Il
possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato a seguito di verifica di
apprendimento finale effettuata in presenza telematica, poi, certifica
immediatamente l’avvenuta acquisizione dell’idoneità professionale. L’Assotabaccai,
infine, ha escluso il limite posto dalla bozza di convenzione alla
possibilità di sostenere più di due volte la verifica finale di
apprendimento, considerato che questo esporrebbe gli assegnatari al
rischio di perdere i cospicui investimenti effettuati. Inoltre,
l’Associazione ha evidenziato:
- di non essere a conoscenza di modalità “tradizionali” di svolgimento dei
corsi (con formazione in aula) approvate dal Direttore generale;
- in mancanza di specifiche previsioni di legge in merito, ritiene di
poter proporre diverse modalità di svolgimento dei corsi, senza doversi
attenere a forme precostituite;
- con tutta probabilità, dette forme sono legate alle modalità di
svolgimento dei corsi di formazione, di tipo volontario, fin dal 2008
organizzati dall’AAMS, in collaborazione con altra Associazione di
categoria e con la Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza, i cui
costi venivano affrontati dagli iscritti per una personale e libera
scelta;
- la previsione dell’obbligatorietà di corsi di formazione per i
rivenditori di generi di monopolio dal 2010 cambia lo stato delle cose, in
quanto le modalità di svolgimento comportano un inevitabile onere per i
soggetti obbligati, tale da attendersi da parte dell’Amministrazione un
impegno nel senso dell’abbattimento dei costi ed, in generale, della
semplificazione delle procedure.
Quanto sopra anche e soprattutto nella consapevolezza che lo Stato ha
pensato di dover prescrivere un obbligo formativo nei confronti dei
tabaccai non curando allo stesso modo gli operatori che si muovono nel
mondo dei giochi e delle scommesse. |