AAMS e Assotabaccai al lavoro per la formazione


E’ stato aperto un tavolo di lavoro con l’obiettivo di valutare la proposta di Confesercenti/Assotabaccai in merito ai corsi di formazione che vede coinvolti i nuovi rivenditori di generi di monopolio secondo quanto stabilito dall’art. 55, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122. Il primo incontro si terrà martedì 13 settembre prossimo, nella sede romana della Direzione Generale AAMS di piazza Mastai. Frutto di questa collaborazione è il recente colloquio di mercoledì 7 settembre scorso tra il presidente Confesercenti Marco Venturi, il presidente Assotabaccai Francesca Bianconi, il direttore generale dell'AAMS Raffaele Ferrara ed il direttore per le strategie AAMS Antonio Tagliaferri. Finalità del dialogo tra le strutture è la possibilità di proporre ai tabaccai un percorso formativo snello e poco oneroso.

Nei mesi precedenti, l’AAMS ha trasmesso all’Assotabaccai/Confesercenti una bozza di convenzione per la disciplina dei corsi di formazione previsti dall’art. 55, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122.
Attualmente i tabaccai hanno infatti l’obbligo di conseguire, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio, all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Ciò allo scopo di “garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività”. L’obiettivo dei corsi difatti è quello di fornire una base di competenze tecniche e conoscenze normative sulla distribuzione e vendita dei tabacchi, sui giochi pubblici e le scommesse, con particolare riferimento al gioco del Lotto, sugli altri servizi in concessione
Con il documento trasmesso all’Associazione, l’AAMS ha di fatto rivelato la propria interpretazione della norma.
L’AAMS ha ritenuto anzitutto che la disposizione di legge trovi applicazione nei confronti di tutte le nuove istituzioni di rivendita, nonché delle assegnazioni delle rivendite vacanti al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita, al coadiutore e al cessionario dell’azienda ubicata negli stessi locali della rivendita, come previsto dagli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293/57.
Le modalità di svolgimento dei corsi, sulla base di prescritti e tradizionali percorsi formativi approvati dal Direttore generale, devono avere le seguenti caratteristiche: una durata complessiva di 24 ore, essere distribuiti su tre giornate d’aula, ed i programmi didattici sono demandati all’Associazione firmataria, previo accordo con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.. All’Associazione viene richiesto di realizzare l’organizzazione dei corsi entro 90 giorni dalla comunicazione da parte di AAMS dei nominativi dei soggetti che abbiano assunto la titolarità di una rivendita o che siano stati nominati coadiutori, con facoltà di derogare al termine quando non si raggiunga un numero di partecipanti pari a cinque. Il possesso dell’attestato di frequenza non certifica l’avvenuta acquisizione dell’idoneità professionale, ma costituisce titolo necessario per lo svolgimento della verifica di idoneità, effettuata mediante somministrazione agli interessati di un questionario in forma scritta. In caso di esito negativo della prova, l’interessato viene riammesso per una sola volta ancora a sostenere l’esame di verifica, in una delle successive sessioni in programma nella medesima sede o in sedi limitrofe.
L’Assotabaccai, replicando alla richiesta di sottoscrizione della bozza di convenzione, ritenuta “migliorabile”, ha proposto che l’obbligo formativo non si estenda, oltre che ai soggetti titolari di rivendita al 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della normativa che lo ha istituito), al coadiutore che, alla stessa data, abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi. I corsi, secondo la proposta dell’Associazione, possono essere organizzati nella modalità “e-learning”, per via telematica, all’insegna delle nuove tecnologie che consentono che gli interessati possano formarsi senza lasciare la propria abitazione o i locali dell’esercizio, con benefici effetti circa il risparmio di tempo e la riduzione dei costi. L’organizzazione dei corsi secondo tale modalità evita inoltre di dover raggiungere un numero minimo di iscritti. Il possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato a seguito di verifica di apprendimento finale effettuata in presenza telematica, poi, certifica immediatamente l’avvenuta acquisizione dell’idoneità professionale. L’Assotabaccai, infine, ha escluso il limite posto dalla bozza di convenzione alla possibilità di sostenere più di due volte la verifica finale di apprendimento, considerato che questo esporrebbe gli assegnatari al rischio di perdere i cospicui investimenti effettuati. Inoltre, l’Associazione ha evidenziato:
- di non essere a conoscenza di modalità “tradizionali” di svolgimento dei corsi (con formazione in aula) approvate dal Direttore generale;
- in mancanza di specifiche previsioni di legge in merito, ritiene di poter proporre diverse modalità di svolgimento dei corsi, senza doversi attenere a forme precostituite;
- con tutta probabilità, dette forme sono legate alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di tipo volontario, fin dal 2008 organizzati dall’AAMS, in collaborazione con altra Associazione di categoria e con la Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza, i cui costi venivano affrontati dagli iscritti per una personale e libera scelta;
- la previsione dell’obbligatorietà di corsi di formazione per i rivenditori di generi di monopolio dal 2010 cambia lo stato delle cose, in quanto le modalità di svolgimento comportano un inevitabile onere per i soggetti obbligati, tale da attendersi da parte dell’Amministrazione un impegno nel senso dell’abbattimento dei costi ed, in generale, della semplificazione delle procedure.
Quanto sopra anche e soprattutto nella consapevolezza che lo Stato ha pensato di dover prescrivere un obbligo formativo nei confronti dei tabaccai non curando allo stesso modo gli operatori che si muovono nel mondo dei giochi e delle scommesse.