AAMS: precisazioni sulla gestione dei tabacchi lavorati restituiti dai venditori di generi di monopolio


In data 16 giugno scorso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Direzione per le accise – con comunicazione prot. DAC/CTL/8545/2009 dispone quanto segue:

OGGETTO: Disposizioni in materia di gestione dei tabacchi lavorati restituiti dai rivenditori.

Ai fini della uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto si precisa che i tabacchi lavorati possono essere restituiti dai rivenditori ai depositi fiscali fornitori esclusivamente nei seguenti casi:

1. radiazione delle marche dalla tariffa di vendita;
2. difetti di condizionamento o confezionamento all’origine;
3. avaria dei prodotti per calamità naturali;
4. ogni altra fattispecie che sia preventivamente autorizzata dalla scrivente.

La restituzione dei tabacchi lavorati è effettuata ad iniziativa, in genere, del rivenditore, il quale inoltra apposita istanza al competente Ufficio regionale indicando i motivi della stessa.
Il rivenditore riconsegna i prodotti al deposito fiscale unitamente a copia della istanza inoltrata al competente Ufficio regionale.
Il deposito fiscale emette, in duplice copia, la bolletta di carico dei tabacchi nel c.d. “registro dei resi”, secondo il valore di tariffa vigente alla data di restituzione. Una copia, per ricevuta dei prodotti, è consegnata al rivenditore.
I prodotti resi sono custoditi in apposita area non fiscale del deposito, trattandosi di tabacchi ad accisa assolta.
Qualora l’iniziativa per il ritiro di prodotti dalle rivendite sia assunta dai fornitori, questi sono tenuti ad inoltrare motivata istanza all’Ufficio 19° della Direzione Generale che impartirà le opportune disposizioni, in mancanza delle quali i depositari non sono autorizzati a prendere in carico i tabacchi.
Gli Uffici regionali, sulla base di apposita istruttoria e, se ritenuta necessaria, di perizia dei tabacchi restituiti, autorizzano o meno la restituzione dandone comunicazione al depositario ed al rivenditore.
In caso di autorizzazione, il deposito fiscale emette una nota di credito che è utilizzata dal rivenditore per finanziare l’acquisto di tabacchi lavorati presso il medesimo deposito fiscale.
La nota di credito è emessa per un importo pari al prezzo di vendita dei prodotti in caso di difetto di condizionamento o confezionamento all’origine, sussistendo la responsabilità del fornitore al reintegro del prodotto difettoso.
Nelle altre fattispecie, di cui ai sopraindicati punti 1 e 3 la nota di credito è emessa per un importo pari alla sola quota fiscale (accisa ed IVA) gravante sui tabacchi restituiti.
La nota di credito emessa costituisce, altresì, credito di imposta per il depositario autorizzato.
In caso di non autorizzazione, il deposito fiscale emette, in duplice copia, la bolletta di scarico dei tabacchi dal registro dei resi restituendo, unitamente ad una copia della bolletta, i tabacchi al rivenditore.
Qualora intervenga la radiazione di marche di tabacchi lavorati dalla tariffa, si precisa che la vendita degli stessi è consentita elusivamente ai rivenditori fino ad esaurimento delle scorte. Al contrario, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento di radiazione, i depositi fiscali non sono legittimati alla vendita delle marche radiate. Eventuali scorte esistenti presso i depositi fiscali devono essere distrutte o restituite ai produttori.
Fermo restando che non sussiste un limite temporale entro il quale i rivenditori possono continuare la vendita dei prodotti radiati, i rivenditori medesimi hanno facoltà di richiedere al competente Ufficio regionale l’autorizzazione alla restituzione degli stessi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento di radiazione.

                                                                                      f.to IL DIRETTORE
                                                                                       Dr. Diego Rispoli