AAMS:
precisazioni sulla gestione dei tabacchi lavorati restituiti dai
venditori di generi di monopolio
In data
16 giugno scorso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato –
Direzione per le accise – con comunicazione prot. DAC/CTL/8545/2009
dispone quanto segue:
OGGETTO:
Disposizioni in materia di gestione dei tabacchi lavorati restituiti dai
rivenditori.
Ai fini
della uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto si precisa che i
tabacchi lavorati possono essere restituiti dai rivenditori ai depositi
fiscali fornitori esclusivamente nei seguenti casi:
1.
radiazione delle marche dalla tariffa di vendita;
2. difetti di condizionamento o confezionamento all’origine;
3. avaria dei prodotti per calamità naturali;
4. ogni altra fattispecie che sia preventivamente autorizzata dalla
scrivente.
La
restituzione dei tabacchi lavorati è effettuata ad iniziativa, in genere,
del rivenditore, il quale inoltra apposita istanza al competente Ufficio
regionale indicando i motivi della stessa.
Il rivenditore riconsegna i prodotti al deposito fiscale unitamente a
copia della istanza inoltrata al competente Ufficio regionale.
Il deposito fiscale emette, in duplice copia, la bolletta di carico dei
tabacchi nel c.d. “registro dei resi”, secondo il valore di tariffa
vigente alla data di restituzione. Una copia, per ricevuta dei prodotti, è
consegnata al rivenditore.
I prodotti resi sono custoditi in apposita area non fiscale del deposito,
trattandosi di tabacchi ad accisa assolta.
Qualora l’iniziativa per il ritiro di prodotti dalle rivendite sia assunta
dai fornitori, questi sono tenuti ad inoltrare motivata istanza
all’Ufficio 19° della Direzione Generale che impartirà le opportune
disposizioni, in mancanza delle quali i depositari non sono autorizzati a
prendere in carico i tabacchi.
Gli Uffici regionali, sulla base di apposita istruttoria e, se ritenuta
necessaria, di perizia dei tabacchi restituiti, autorizzano o meno la
restituzione dandone comunicazione al depositario ed al rivenditore.
In caso di autorizzazione, il deposito fiscale emette una nota di credito
che è utilizzata dal rivenditore per finanziare l’acquisto di tabacchi
lavorati presso il medesimo deposito fiscale.
La nota di credito è emessa per un importo pari al prezzo di vendita dei
prodotti in caso di difetto di condizionamento o confezionamento
all’origine, sussistendo la responsabilità del fornitore al reintegro del
prodotto difettoso.
Nelle altre fattispecie, di cui ai sopraindicati punti 1 e 3 la nota di
credito è emessa per un importo pari alla sola quota fiscale (accisa ed
IVA) gravante sui tabacchi restituiti.
La nota di credito emessa costituisce, altresì, credito di imposta per il
depositario autorizzato.
In caso di non autorizzazione, il deposito fiscale emette, in duplice
copia, la bolletta di scarico dei tabacchi dal registro dei resi
restituendo, unitamente ad una copia della bolletta, i tabacchi al
rivenditore.
Qualora intervenga la radiazione di marche di tabacchi lavorati dalla
tariffa, si precisa che la vendita degli stessi è consentita elusivamente
ai rivenditori fino ad esaurimento delle scorte. Al contrario, dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento di radiazione,
i depositi fiscali non sono legittimati alla vendita delle marche radiate.
Eventuali scorte esistenti presso i depositi fiscali devono essere
distrutte o restituite ai produttori.
Fermo restando che non sussiste un limite temporale entro il quale i
rivenditori possono continuare la vendita dei prodotti radiati, i
rivenditori medesimi hanno facoltà di richiedere al competente Ufficio
regionale l’autorizzazione alla restituzione degli stessi entro e non
oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del provvedimento di radiazione.
f.to IL DIRETTORE
Dr. Diego Rispoli |