From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: Atto Completo
Date: Tue, 21 Jul 2009 11:39:49 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
	type="text/html";
	boundary="----=_NextPart_000_0000_01CA09F7.F4A77DF0"
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579

This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0000_01CA09F7.F4A77DF0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2009-07-20&redaz=09A08568&connote=false

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16850" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=3D#0000ff aLink=3D#0000ff link=3D#0000ff bgColor=3D#ffffff=20
background=3Dhttp://www.gazzettaufficiale.it/guridb//img/bkgrof.gif=20
font=3D"courier"><B>
<CENTER>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE =
</CENTER></B><BR><B>DECRETO=20
13&nbsp;luglio&nbsp;2009 <BR><PRE>  Nuova modalita' di gioco del lotto. =
(09A08568)
</PRE></B><PRE>                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del
gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19
aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7
comma   2,  e  della  legge  19  aprile  1990,  n.  85  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la
disciplina   del   gioco  del  Lotto  affidato  in  concessione,  con
particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la
gestione  del  servizio  del  gioco del Lotto automatizzato di cui ai
decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive
modifiche  ed  integrazioni  ed  al  decreto direttoriale 15 novembre
2000;
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12,
commi  1  e  2,  concernente  il  riordino  delle funzioni statali in
materia  di  organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del
2001  nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernenti
l'affidamento  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale e'
stata  autorizzata  la  raccolta  delle  giocate  al  lotto  per piu'
concorsi consecutivi;
  Visto  il  decreto-legge  del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare,
l'art.  12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la
possibilita'  di adozione di =ABulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche'  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  inclusa  la
possibilita' di piu' estrazioni giornaliere=BB;
  Vista  la  corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di
nuovi  giochi  per  il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione
della  nuova  formula di gioco opzionale e complementare al gioco del
Lotto   denominato   =AB10eLOTTO=BB   e  le  conclusioni  positive  =
della
Commissione  di  valutazione  del sistema estrazionale, istituita con
decreto direttoriale del 6 aprile 2009;
  Visto  in particolare il decreto dirigenziale di attestazione della
capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di
realizzare  le  modalita'  di svolgimento delle estrazioni istantanee
della  nuova  formula di gioco opzionale e complementare al gioco del
Lotto;
  Visto il decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009
con  il quale e' stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale
e complementare al gioco del Lotto denominata =AB10eLOTTO=BB;
  Vista  la  corrispondenza intervenuta a seguito dell'emanazione del
decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39, con la quale si e' ravvisata
l'opportunita'   di   trasformare   l'attuale   gioco   opzionale   e
complementare  =AB10eLOTTO=BB  in  una  modalita'  del  gioco  del  =
Lotto
attraverso  la  possibilita' di implementazione dell'attuale formula,
compresa quella di utilizzare piu' estrazioni giornaliere;
  Considerato  che il concessionario del servizio del gioco del Lotto
automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante
sostegno  e  sviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i
costi  di  adeguamento  del  sistema  di  gestione  automatizzata per
consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di
gioco:

                              Decreta:


                               Art. 1.


                               Oggetto


  1.  La  formula  di  gioco  istituita  con  decreto direttoriale n.
16597/giochi/Ltt   del   5   maggio   2009,   in  forma  opzionale  e
complementare   al   gioco   del  Lotto,  denominata  =AB10eLOTTO=BB,  =
e'
individuata come modalita' di gioco del Lotto.
  2.  L'esercizio  di tale modalita' di gioco e' affidato all'attuale
concessionario   del  gioco  del  Lotto,  fino  alla  scadenza  della
concessione in atto.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2.


                         Modalita' di gioco


  1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
  2.  La  giocata  si  effettua  pronosticando  da  1 a 10 numeri, da
confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
  3.  La  modalita'  di estrazione dei 20 numeri vincenti puo' essere
scelta dal giocatore tra le seguenti :
   a)  modalita'  connessa  alle  estrazioni  del  gioco del Lotto: i
numeri  vincenti  sono  individuati nei 20 numeri della prima e della
seconda  colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto,
corrispondenti  ai  primi  e  ai  secondi estratti di ogni ruota, con
esclusione della ruota Nazionale.
  Il  concorso  al  quale  la  giocata al =AB10eLOTTO=BB si riferisce, =
e'
riportato sullo scontrino.
  In  caso  di  numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti
vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne
del  Notiziario  delle  estrazioni  a  partire dalla terza, iniziando
dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote.
Nel  caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza
colonna,  si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della
quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
  Qualora  per  effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili
20  numeri  vincenti  differenti  fra  loro,  quelli mancanti saranno
oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto
la  vigilanza  della  Commissione  di cui all'art. 39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  303  del 7 agosto 1990, presso la sede
della ruota di Roma.
  I  numeri vincenti del =AB10eLOTTO=BB sono pubblicati, in ogni caso, =
in
apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto;
   b)  modalita'  immediata:  l'individuazione dei 20 numeri vincenti
viene  effettuata  automaticamente  dal  sistema,  al  momento  della
richiesta di giocata al =AB10eLOTTO=BB, tramite un'estrazione immediata =
e
personalizzata.
  L'estrazione  immediata  dei  20  numeri  vincenti si ottiene dalla
generazione  di  una  sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90,
senza  ripetizione  dei  numeri gia' estratti, ed e' effettuata da un
sistema  informatico  automatizzato  secondo  le  modalita' approvate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   c)    modalita'    di   estrazione   ad   intervallo   di   tempo:
l'individuazione  dei  20  numeri  vincenti  viene effettuata tramite
apposite  estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale.
Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un
tempo  non  inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle
ore 7.00 e fino alle ore 24.00.
  La raccolta delle giocate al =AB10eLOTTO=BB con modalita' ad =
intervallo
di   tempo  deve  essere  interrotta  15  secondi  prima  dell'orario
stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono.
  Le  estrazioni  dei  20  numeri vincenti si ottengono attraverso un
sistema  informatico  automatizzato  - approvato dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato - che genera una sequenza di numeri
casuali  compresi  tra  1  e  90,  senza  ripetizione dei numeri gia'
estratti.
  I  numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati
presso  ogni  ricevitoria  tramite appositi dispositivi visivi la cui
tecnologia puo' variare in relazione al volume di raccolta sviluppato
da ciascuna ricevitoria.
  I  numeri  vincenti  del  =AB10eLOTTO=BB con modalita' di estrazione =
ad
intervallo  di  tempo  sono  pubblicati,  in  ogni  caso, in apposita
sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
  4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si
effettua  pronosticando  10 numeri. Qualora la giocata non comprenda,
in  tutto  o  in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli
mancanti  saranno  generati  automaticamente  dal  sistema  di gioco.
Sempre  in  fase di prima applicazione le modalita' di estrazione dei
20  numeri  vincenti  che possono essere scelte dal giocatore saranno
quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
  5.  Su  un  numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate
dal  concessionario,  saranno  introdotte,  a partire dal 1=B0 dicembre
2009,  le modalita' di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire
dal   15  giugno  2010,  le  modalita'  di  gioco  che  prevedono  la
possibilita' di pronosticare da uno a nove numeri.
  6.  Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto
di  tutte  le  modalita' di gioco sara' comunicato dal concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno
2010.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3.


                           Posta di gioco


  1.   L'importo  di  ciascuna  giocata,  per  singola  modalita'  di
estrazione, e' fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.
  2.   L'importo   massimo  di  giocata,  per  singola  modalita'  di
estrazione, e' fissato in euro 10,00.
  3.  La  giocata  consente la partecipazione a tutte le categorie di
vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4.


                Giocate per piu' concorsi consecutivi


  1.  Le giocate al =AB10eLOTTO=BB con modalita' connessa alle =
estrazioni
del  gioco  del Lotto, e con modalita' di estrazione ad intervallo di
tempo  possono  essere  effettuate,  a  partire dal 1=B0 dicembre 2009,
anche per piu' concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.
  2. La giocata per piu' concorsi deve essere omogenea, con identita'
di numeri pronosticati e di importo di giocata.
  3.  La giocata per piu' concorsi genera l'emissione di un numero di
scontrini  di  gioco  pari  a  quello  dei  concorsi a cui si intende
partecipare.
  4.  Ogni  scontrino  attestante  l'avvenuta  giocata per un singolo
concorso  conferisce  in  capo  al giocatore il diritto a partecipare
solo al concorso per il quale e' stato emesso.
  5.  Qualora  il  giocatore  decida  di  partecipare a piu' concorsi
consecutivi   al   =AB10eLOTTO=BB,   ogni   singola   giocata   =
partecipa
all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.
  6.  Ai  fini  della rendicontazione delle giocate al =AB10eLOTTO=BB =
per
piu' concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6
del D.D. del 4 dicembre 2008.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 5.


                        Categorie di vincita


  1.  Le  vincite  al  =AB10eLOTTO=BB derivano dalla corrispondenza con =
i
numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
  2.  A  seconda  che  vengano  pronosticati  uno, due, tre, quattro,
cinque,   sei,  sette,  otto,  nove  o  dieci  numeri  si  sviluppano
differenti categorie di vincita. In particolare:
   a)  pronosticando  un  numero  si  vince con la corrispondenza del
numero con uno dei vincenti;
   b) pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due
numeri con due dei numeri vincenti;
   c)  pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due
o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
   d)  pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di
tre  o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri
vincenti;
   e)  pronosticando  cinque numeri si vince con la corrispondenza di
tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o
cinque dei numeri vincenti;
   f) pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre,
di  quattro,  di  cinque  o  di  sei  numeri rispettivamente con tre,
quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
   g)  pronosticando  sette  numeri si vince con la corrispondenza di
quattro,  di  cinque,  di  sei  o di sette numeri rispettivamente con
quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;
   h)  pronosticando  otto  numeri  si vince con la corrispondenza di
quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente
con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;
   i)  pronosticando  nove  numeri  si vince con la corrispondenza di
cinque,  di  sei,  di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente
con  cinque,  sei,  sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel
caso   in   cui  non  vi  sia  alcuna  corrispondenza  tra  i  numeri
pronosticati e quelli vincenti;
   l)  pronosticando  dieci  numeri si vince con la corrispondenza di
cinque,  di  sei,  di  sette,  di  otto,  di  nove  e di dieci numeri
rispettivamente  con  i  cinque,  sei,  sette, otto, nove o dieci dei
numeri   vincenti   ovvero   nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna
corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
  3.  L'importo della vincita e' determinato dal prodotto della posta
di  gioco  per  il  moltiplicatore  riportato nella tabella allegata,
relativo  alla  corrispondenza  dei  numeri pronosticati con i numeri
vincenti.
  4.  Per  ogni  giocata  e'  conseguibile  solo  la  vincita massima
realizzata, con esclusione di ogni cumulabilita'.
  5.  Alle  vincite  del  =AB10eLOTTO=BB  si applicano le stesse =
ritenute
previste  per  il  gioco  del Lotto, cosi' come stabilite dall'art. 1
comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 6.


                          Premi istantanei


  1.  Oltre  alle categorie di vincita previste al precedente art. 5,
il  =AB10eLOTTO=BB  assegna  premi  istantanei, di importo pari ad =
1,0638
volte  la  posta  che,  al  netto delle ritenute previste dall'art. 1
comma  488  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, corrispondono al
valore della giocata.
  2.  I  premi  istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in
numero pari ad uno ogni 14 giocate al =AB10eLOTTO=BB.
  3.  Ogni  premio  istantaneo  viene  segnalato  dal  terminale  con
l'emissione  di  un  segnale  acustico  e viene indicato al giocatore
sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al =AB10eLOTTO=BB che =
l'ha
generato.
  4.   I   premi   istantanei   conseguiti  devono  essere  richiesti
immediatamente  dal  giocatore,  che  ha  facolta'  di  scegliere  di
riscuotere  direttamente  il  premio ovvero di chiedere al ricevitore
l'emissione  di  una  nuova  giocata  al  =AB10eLOTTO=BB, a scelta tra =
le
modalita' previste all'art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo pari
a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
  5.   La  nuova  giocata  emessa  dal  sistema  partecipa  anch'essa
all'assegnazione  di un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai
precedenti punti del presente articolo.
  6.  Al  realizzarsi  di  una  vincita  con il premio istantaneo, il
ricevitore  e'  tenuto  a  chiedere  al  giocatore  la  modalita'  di
riscossione  prescelta,  ai  sensi  di quanto stabilito al precedente
punto 4 del presente articolo.
  7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il
ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale
di  gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed
il  sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale
e'   indicata   la   scelta   del   giocatore  e  l'importo  erogato.
L'attestazione   rilasciata   dal   terminale   e'  l'unico  elemento
probatorio  dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata
automaticamente  dal  sistema  e  trattenuta  dal  ricevitore  per le
verifiche contabili.
  8.  Nel  caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova
giocata  il  sistema,  dopo  la  selezione  da  parte  del ricevitore
dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita
come  pagata,  emette  l'attestazione -  sulla  quale  e' indicata la
scelta  del  giocatore  e  l'importo  erogato -  costituente  l'unico
elemento  probatorio  dell'avvenuta  riscossione.  Successivamente il
sistema   emette   un  nuovo  scontrino  di  gioco  al  =AB10eLOTTO=BB  =
e
contabilizza la relativa giocata.
  9.  In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata
al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una
nuova  giocata  e  non  puo'  piu'  essere modificata dopo l'avvenuta
conferma a terminale della modalita' di riscossione prescelta.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 7.


                          Schedina di gioco


  1. Per partecipare alla modalita' di gioco =AB10eLOTTO=BB, il =
giocatore
puo'   compilare  la  schedina  di  gioco  adottata,  marcando  nella
rispettiva  area,  i numeri che intende giocare, la o le modalita' di
estrazione prescelta e l'importo della giocata.
  2.  La  giocata  al =AB10eLOTTO=BB puo' essere effettuata anche a =
voce,
comunicando  al  ricevitore  tutti  i  dati  necessari,  come  meglio
identificati al precedente punto 1 del presente articolo.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 8.


                              Scontrini


  1.   Il   ricevitore,   prima   di   confermare   la   giocata   al
=9310eLOTTO=94, e' tenuto a verificare, insieme al giocatore,
l'esattezza della giocata.
  2.   Lo  scontrino  di  gioco  del  =9310eLOTTO=94  riporta
necessariamente:
   a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
   b) la modalita' di estrazione prescelta;
   c) i numeri giocati;
   d) l'importo giocato;
   e) eventuali comunicazioni al giocatore.
  3.  Lo  scontrino  di  gioco  riferito alla modalita' di estrazione
connessa  alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto
contenuto  al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data
del concorso di riferimento.
  4.  Lo  scontrino  di  gioco  con modalita' di estrazione immediata
riporta,  oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente
articolo,  anche  i  20  numeri  estratti  con le modalita' di cui al
precedente art. 2, punto 3 lettera b).
  5.  Lo  scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione ad
intervallo  di  tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente
punto   2  del  presente  articolo,  anche  il  numero  del  concorso
dell'estrazione di riferimento.
  6.  Gli  scontrini  emessi costituiscono, per ciascuna modalita' di
estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite
al =AB10eLOTTO=BB.
  7.  Gli  scontrini emessi al =AB10eLOTTO=BB, qualunque sia la =
modalita'
di  estrazione  prescelta, non possono mai essere annullati, anche se
emessi per la partecipazione a piu' concorsi consecutivi.
  8.  Nel  caso in cui la stampa di una giocata al =AB10eLOTTO=BB =
risulti
errata  o  incompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa
di   un   nuovo   scontrino,  sul  quale  compare,  nel  campo  delle
comunicazioni  al  giocatore di cui al punto 2 del presente articolo,
il riferimento alla giocata errata o incompleta.
  9.  In  caso  di giocata con modalita' immediata qualora il sistema
non  sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente
l'estrazione,  la  giocata  non  viene  accettata  dal  sistema ed il
relativo importo non viene contabilizzato.

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 9.


                      Riscossione delle vincite


  1.  In  un'apposita  sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del
Lotto sono pubblicate le vincite relative al =AB10eLOTTO=BB, distinte =
per
modalita' di estrazione.
  2. I termini per la riscossione delle vincite del =AB10eLOTTO=BB di =
cui
all'art.  5  sono  quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono
dal  giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto
1 del presente articolo.
  3.  Le  modalita'  di  riscossione  delle  vincite sono identiche a
quelle previste per il gioco del Lotto.
  4.  Le  vincite  di  importo non superiore a =80 2.300,00 lordi,
conseguite  con  la modalita' di estrazione immediata o ad intervallo
di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a
terminale della giocata vincente.
  5. I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente
dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.

       =20
      </PRE><PRE>                              Art. 10.


                     Vigilanza sulle estrazioni


  1.  La  Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  agosto  1990,  n.  303,  come
modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1990,  n.  560, verifichera' ad intervalli non superiori alle 48 ore,
la  funzionalita'  del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3
lettera c).
  A  tal  fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario
presso  la  sede  della  Direzione  Generale dei monopoli di Stato in
Roma,  la verifica si svolgera' su un resoconto derivante dal sistema
estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni
singola estrazione:
   a) numero delle giocate;
   b) ultima giocata con orario;
   c) orario chiusura gioco;
   d) orario di estrazione;
   e) numeri estratti.
  2.  La  Commissione,  verificati  i  dati che il sistema ha fornito
redigera'  apposito  verbale  della  constatazione  di funzionalita',
trasmettendo copia al competente
  Ufficio   dell'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   e   al
Concessionario.
  3. Per la sola attivita' di vigilanza di cui al presente articolo i
membri  della  Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il
Presidente,  sono  individuati  con apposito decreto direttoriale fra
tutti   i   dirigenti  di  ruolo  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli.
  4. La Commissione si avvale di un
  Ufficio   di   segreteria   costituito   da   competente  personale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli,  del concessionario ed
eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per
le altre attivita' di verifica che si rendessero necessarie.
  5.  Gli  oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
del Concessionario.

       =20
      </PRE><PRE>                              Art. 11.


                     Obblighi del Concessionario


  1.  Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento
della modalita' di gioco =AB10eLOTTO=BB, e' tenuto:
   a)  a  curare  lo  sviluppo e l'aggiornamento del proprio software
centrale   e   periferico   e   l'implementazione,   se   necessario,
dell'hardware;
   b)  a  sviluppare,  implementare  e gestire il sistema centrale di
generazione  casuale  dei  numeri, necessario all'effettuazione delle
estrazioni  di  cui  alle  lettere  b) e c) del punto 3 dell'art. 2 -
secondo  le  modalita'  approvate  da  apposita Commissione istituita
- atto  a garantire condizioni di impredicibilita', equiprobabilita',
sicurezza ed affidabilita';
   c)  a  definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  modalita'  di  effettuazione  del monitoraggio periodico,
finalizzato  alla  verifica  del mantenimento nel tempo dei requisiti
del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
   d)  a  garantire  la  progettazione,  stampa  e  distribuzione  ai
ricevitori   di   adeguato   materiale  informativo-promozionale  per
favorire  la  conoscenza  della  modalita'  di  gioco  da  parte  dei
giocatori;
   e)  a  stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le
schedine  di gioco che consentano la partecipazione alla modalita' di
gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
   f)  ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione della
modalita'  di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a
quelle  del  Lotto,  nell'ambito  degli  investimenti previsti per la
promozione  e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto
direttoriale 15 novembre 2000;
   g)  a  sostenere  la  fase  di  lancio  della  modalita' di gioco,
attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo
in  opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire,
nella  fase  di  lancio, un incisivo impatto della modalita' di gioco
sul mercato;
   h)  a  produrre  nell'ambito  della  rendicontazione del gioco del
Lotto  una  specifica  rendicontazione  della  modalita' di gioco del
=AB10eLOTTO=BB;
   i)  a  fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito  delle  proprie attivita' di controllo, ogni informazione
ed   ogni   documentazione   che   l'Amministrazione  stessa  ritenga
necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
   j)   a   custodire,   sulla   base   delle   indicazioni   fornite
all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, i dati relativi
alle  giocate  raccolte,  alle estrazioni effettuate ed alle vincite,
nonche' i supporti sui quali sono registrati;
   k)  a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o
al controllo del suo corretto andamento.

       =20
      </PRE><PRE>                              Art. 12.


                           Norma di rinvio


  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  stabilito  dal presente
decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

       =20
      </PRE><PRE>                              Art. 13.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di  competenza  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  avra' efficacia a partire
dalla data di pubblicazione.
   Roma, 13 luglio 2009
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 4,
   foglio n. 135

       =20
      </PRE><PRE>                                                        =
     Allegato

                   ----&gt;  Vedere a pag. 29  &lt;----

       =20
      </PRE>
<TABLE cellSpacing=3D0 cellPadding=3D0 width=3D"100%" border=3D0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dright>21.07.2009 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>11:35:27 </TD>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD></TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
<FORM action=3D"" method=3Dpost>
<DIV align=3Dcenter><INPUT onclick=3Dwindow.print() type=3Dbutton =
value=3DStampa name=3DButton3>=20
<INPUT onclick=3Dwindow.close() type=3Dbutton value=3DChiudi =
name=3DButtonChiudi>=20
</DIV></FORM></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0000_01CA09F7.F4A77DF0
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//img/bkgrof.gif

R0lGODlhRQBAAPf/AP///wgICBAQEBgYGCkpKTk5OUpKSlpaWmNjY3t7e4SEhIyMjJycnKWlpa2t
rb29vcbGxs7OztbW1t7e3ufn5//399bOzr21tVJKSkpCQntra3NjY1pKSrWUlCkhIXtjY7WEhL1K
SlopIb0pEM45GM4xEFoYCNY5EEIhGKU5GM45EHshCEoQAGMxITEYEHsxGIwpCNZKGKU5EIRKMd5S
GNZKEM69tca1ra2clIx7c/fWxs6EY95jKcallO+tjJxrUu+UY+eEUns5GN5jIcZSGN5aGGspCLWl
nJSEe/e9nN6lhJxjQsZ7Us57St5aEL1KCJw5ALVzSqVaKd5rIdaMWsZzOedzIdaUY61rOe+EMYQ5
APeMMca9taWclGtaSvecSu+UQueMOfeUOffv5721rZyUjPfn1ntrWjkxKXNjUve9hO+1e2tKKe+U
Oeeta++cQvetUu+cOe/exta9nJyEY++9e/+9Y/e1Wv/Gc3trUv/WlGNaSt7GnOfWtZyMa4x7WrWc
a62UY0o5GNbOvcatc//elM6tY//vxt7Opca1jHtrQv/vra2UEGtaCP/WAL2lIcatEO/OCP/eCNa1
AKWUIZSEGNa9GL2lCHtzIWNaEP/nAO/v5/f379bWznN7c73WvUqMWjGMShiEORBjKSFrOYStlJzG
rUJ7WoS1nGOlhFqcewBrOXOtlDmEY0pjWjmUcxhzUkJaUjGUcymMayGEYxh7WhBzUlKchDmlhIS9
rSFCOQhjSghKORBjUghaSlJaWhgpKTlCSpylvYSMpYyUvVpjlFpjrTlClK2ttZycpXt7hEpKUqWl
zpycxoSEvUpKa1JSe2trpXNztUpKnEJCjCEhSikpYzExhCEYYxgQMVJKUt6Upeelrc5SY9ZSY70x
QtaMlNZ7hL0pObUpMa0YIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDAwCH5BAEAAP8ALAAAAABFAEAA
QAj/AAEI5FQBQEGBBgciNHiwwpiCECMSbFiQ08KLFgFwylhho8BNFStUACmSoUCREyEiHNnx5EqK
KBFO5EQS4qaFInOqVAlgk8+THQ/2JHlT6EiQBFOCBJlQI8GiOxOWNMq05EeVBIEeJMrSZ0ONVlN2
9Prxp8FNWU9mZRm0J8+tb0X6JMmwqNu6OuveRWvTZFebGd1mpEszZk+GEe36pXsUqMmmc4kC5bgx
8NTCN4tOdHn47FjGnQ1abFmBAsqGUKfeRIzYptW2R2vmBEmhs1zPP6daLQpV6lTcp52edTly4eiw
ar3mXLv6bkSwS4u3XiySwsacL4d+1Cq1clWSgSPP/0brm61nnBRpOmYrl+/jltmHv1zNVvbj7otF
QxzNlOh3tpu5hV13HZkWnmXpoZSZTsu5V9xuuk13EH9gseSYRksdB5hrIV1oXUJmFYTUV7mNlJZy
85FnXmsMIlYbZJ5N2B5HPNF1WGmZYTgeefOVdlJzNgL4XGEsIlbYgHldpJxVIHIo1n5qHTkRWUyd
lRp77WFYlmYDqbZWl7ANhJZHeNXkll3LUdTZamiF+FZWFFbHZIRezdWlaWNNmVtaazGIWkRHYTfb
Vzodd1VfMj7Wm1Q/XoVeXvD5hZp8u1Up00pTxnRidJzg+d11nIrY6X4/zfWkiYxCehlkYxEnqpdG
6f8lKE3qNbUcgcF1ySZjFrbKIYEM1SqiZMPmRV9PNDLJpoXHSiegq4VO9lpJ14n5pVyz0aphR30m
5FGSo542LVGWEbnVTWudWB998NXUKZsVgoetVqiyO+BT9CJroX7PiStXUgMCZaOOMdo08FEpDbQR
bzwulxa2GW02YmvHBqjfodk9uJS+F511ZGQaTSeayOgGhZJpVZoWr8mdrkSvbCg2yqJ0aYmpGJ8m
O9vUhZJSBRvMidUEJLezbneexxw6LCjNt/3I5I8qq6XykvwB7FhS/tUM1s53jZzmvnA+XNW/RsYG
aMi/IY3qUP1Z1NysXD57n8vr7cvh1DtFmNhQerf/lZujuI12UVfyumwioNzy5+/hmxio1qAhB8kX
Ut2aTEGbzVGn07GpOi3dvIGW9rFt+s0VF+JCmSSv2apr9iHa2iWdk3WZQ6fcTBFzJCvFvnXdLphG
O7WZuLquVmt/cn5tdIkAj1gRYRjDR2udNZbsJoB4Lg7T9lCZuV6jMT0tKd/0UiQZ+TF6hNSZCo4X
9PNzoqsYuuUv7a5RfvpJkOMyc9YqZz8JEF9UZqC0CSwzbmuN4LZ2OIiZKVCDK89LaPY2shDNaY+y
lUk0xJrpZe8gnsoVkrYnsLIgyT2iORKeUIbCbO1FREIZTdVgKBj1NCZKKKoKA11SpZDwJXXNCljA
/8b2ILXdJ3TBgpwNK/Sj6MjmN8UJ0gQtZS45lW9MiLPRkWK1OSJmiV8C+mK1cqa0BmnQa3jhG3ME
Yh1SkRGNZqGJvdSkmwX1SDoqKpR7aLWViDkKNuZz27e65DU7pa40WCJhftoXoZV8sGnR+4jusLMn
mfitQJH6XOxm1JQ2yoiR5zHWijBUpTZZSSwuSUkb0xiWKyHGdK9S0w9JN7IdkueJfTMReeT4LxKa
py/OeYv/bvg43n2maSH5ypGGA8M+IU4sPlmmjgImoJphi5jcIQ3axIUZ/fWuPD2MjkKk0psG4ctB
HGyWfL5VqHaOxV8MG1XsSgbDlpBrQsFyYi9x9EkiI1mQbtPaDb6cVSPmzCQqigGW6HZ2u7TJUJRU
eY+WnLWkLi4NU04BYgMbyhMiHQ9UyUrbuZ7STXkCYGoLomF5Gvivp3QFAAEBADs=

------=_NextPart_000_0000_01CA09F7.F4A77DF0--

